La problematicità di alcuni casi di post vendita
sottoposti all’attenzione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha rivelato punti critici della normativa in materia di tutela del consumatore.
Si è trattato di una serie di vicende rese note da associati acquirenti di autocaravan nuove in relazione
alle quali, sin dai primi mesi successivi al ritiro, si sono manifestati difetti di conformità.
Nonostante i ripetuti tentativi di rimessa in pristino, il difetto si riproponeva all’indomani della
scadenza della garanzia legale (due anni dalla consegna del bene ai sensi dell’articolo 132 del codice del consumo) e l’associato vedeva ormai preclusa la possibilità di far valere - in garanzia - il proprio originario diritto a un bene non viziato, idoneo all’uso cui è destinato e di valore conforme al prezzo pagato.
Il caso sopra brevemente descritto richiama solo una delle due ipotesi prese in esame con il presente studio.
Si affronteranno, infatti, due diverse problematiche.
1. Il caso delle riparazioni e/o sostituzioni effettuate nel periodo di validità della garanzia legale.
2. Il caso delle riparazioni e/o sostituzioni effettuate oltre i termini di durata della garanzia legale.
Prima ipotesi: il caso delle riparazioni e/o sostituzioni effettuate nel periodo di validità della garanzia legale
Analizzati i casi di specie e la relativa documentazione, ripercorse le vicende alla luce della normativa
applicabile si è presto reso evidente l’impasse. La normativa di settore non ammette espressamente
che sulle riparazioni e/o sostituzioni inizi a decorrere un nuovo periodo di garanzia legale, né è rintracciabile norma in virtù della quale il compratore abbia diritto alla gratuita rimessa in pristino del
bene acquistato qualora lo stesso difetto si presenti ripetutamente nel corso dei due anni di garanzia
legale senza essere definitivamente risolto.
L’indagine non poteva dunque limitarsi al dato normativo e si è difatti evoluta nella ricerca giurisprudenziale al fine di accertare se nell’interpretazione della lettera della legge la giurisprudenza avesse assicurato copertura a fattispecie come quelle in questione.
La regola ammessa dalla giurisprudenza può così essere riassunta
Se alla denuncia del vizio o del difetto il venditore assume l’impegno di eliminare vizi/difetti che rendono il bene inidoneo all’uso cui è destinato, il decorso del termine di garanzia legale si interrompe.
A partire dall’intervento del venditore inizierà, dunque, a decorrere il nuovo termine di un anno (art. 1495 codice civile) ovvero di due anni (art. 132 codice del consumo).
Seconda ipotesi: il caso delle riparazioni e/o sostituzioni effettuate oltre i termini di durata della garanzia legale
In ordine alla generalità delle riparazioni/sostituzioni effettuate su un’autocaravan, così come su qualsiasi altro bene di consumo, fuori dai termini della garanzia legale occorre fare riferimento alla figura negoziale del contratto d’opera. In virtù di tale vincolo contrattuale il prestatore d’opera risponde degli eventuali difetti di conformità o vizi nel termine di un anno (se il rapporto tra le parti è soggetto alle norme del codice civile – art. 2226 codice civile) ovvero due anni in caso di applicabilità del codice del consumo.
Approfondiamo la prima ipotesi
Lettera della legge
Premessa
Data la riconducibilità del caso di specie nell’alveo del codice del consumo, si richiamerà l’art. 132 del D.Lgs. 206/2005 che prevede i termini di durata della garanzia legale.
Per completezza si avrà, tuttavia, riguardo anche all’art. 1495 del codice civile, atteso che il codice del consumo è applicabile solo in alcuni casi: a titolo esemplificativo nei rapporti tra consumatore e professionista, dove per consumatore si intende la persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale oppure professionale eventualmente svolta (art. 3 del codice del consumo).
In tutte le altre ipotesi restano applicabili le norme del codice civile relative alla vendita (artt. 1490 e seguenti).
La ratio legis può dirsi comune alle due normative, sebbene con il codice del consumo il legislatore
abbia inteso realizzare una più consistente tutela del consumatore.
Sarà utile tener conto della precisazione appena svolta nella lettura delle considerazioni che seguono perché saranno richiamate unicamente pronunce della corte di cassazione applicative delle norme del codice civile. Questa scelta è giustificata dal fatto che sulla questione, in questa sede affrontata, non sono ancora rintracciabili pronunce di legittimità che facciano applicazione del codice del consumo.
Ciononostante può ritenersi pacificamente che i criteri interpretativi forniti dalla cassazione con le
pronunce passate in rassegna siano validi anche nella lettura delle norme del codice del consumo
atteso che la ratio legis è la medesima.
Non solo. Alcuni dei casi decisi dalla cassazione oggi sarebbero riconducibili nell’alveo del codice
del consumo, allora non ancora vigente.
I termini della garanzia legale secondo il codice civile: art. 1495 codice civile Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato. L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla
consegna.
I termini della garanzia legale secondo il codice del consumo: art. 132 codice del consumo
1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore
il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi
dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Si ricorda che il codice del consumo non è applicabile a ogni ipotesi di vendita di bene di consumo.
Gli orientamenti della Cassazione
Ciò premesso occorre dar conto dei due diversi orientamenti giurisprudenziali maturati intorno alla questione in esame.
In particolare:
I. Orientamento
Con pronunce conformi la Corte di Cassazione ha affermato e ribadito che, qualora il venditore riconosca la sussistenza di difetti della prestazione eseguita e assuma, in luogo dell’obbligazione
di garanzia rientrante nell’originario contratto, l’obbligo di eliminare i vizi stessi, si configura a carico di tale parte un’obbligazione nuova e autonoma (rispetto a quella di garanzia), non soggetta ai termini di prescrizione e decadenza previsti dalla disciplina del contratto di vendita (art. 1495 codice civile/art. 132 codice del consumo), restando soggetta all’ordinaria prescrizione decennale (Cass. civ., sentt. n. 8294/2000; n. 6089/2000; n. 6036/2000; n. 4219/1998; n. 8234/1997; n. 1561/1997; n. 6641/1991).
II. Orientamento
Secondo un diverso orientamento l’effetto estintivo dell’originaria obbligazione, che è proprio della novazione medesima, presuppone sempre – anche se si acceda alla concezione più ampia della novazione medesima, che la ravvisa in ogni ipotesi di mutamenti di carattere quantitativo dell’oggetto o di modifiche di modalità o di elementi di una medesima prestazione – che sia accertata comunque la sussistenza dell’animus novandi cioè dell’effettiva volontà delle parti di estinguere l’obbligazione originaria affinché ne abbia origine un’altra, animus novandi che deve essere provato in concreto (Cass. civ., sentt. n. 12039/2000, n. 9354/2000). Corollario di tale affermazione di principio è che la modifica dell’oggetto del contratto integra una novazione quando dà effettivamente luogo a una nuova obbligazione incompatibile con il persistere dell’obbligazione originaria, e non anche quando le parti regolino semplicemente le modalità relative all’esecuzione dell’obbligazione preesistente, senza alterarne l’oggetto e il titolo (Cass. civ., n. 5117/1998).
Cassazione Sezioni Unite
sent. n. 13294 del 2005
Sul contrasto giurisprudenziale è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza n. 13294 del 2005 ha affermato che: “l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata (ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita a una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva – art. 1230 codice civile) dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 codice civile/art. 130 codice del consumo), ma consente al compratore di essere svincolato dai termini di decadenza e dalle condizioni di cui all’art. 1495 codice civile (ovvero art. 132 codice del consumo), ai fini dell’esercizio delle azioni edilizie (risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ovvero applicando la regola alla luce del codice del consumo e richiamando l’art. 130 del codice del consumo: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto) previste in suo favore, sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito interruttivo della prescrizione”.
In definitiva
Se alla denuncia del vizio o del difetto il venditore assume l’impegno di eliminare i vizi/difetti che rendono il bene inidoneo all’uso cui è destinato, il decorso del termine di garanzia legale si interrompe.
A partire dall’intervento del venditore inizierà dunque a decorrere un nuovo termine di un anno (art. 1495 codice civile) ovvero di due anni (art. 132 codice del consumo).
Così disponendo le Sezioni Unite hanno confermato una regola già predicata dalla Cassazione, con sentenza n. 11281 del 1994, secondo cui:
• da un canto, “il riconoscimento dei vizi della cosa venduta e il contestuale impegno del venditore
a eliminarli in sede di esecuzione del contratto non è che uno dei modi con cui il venditore, che ha l’obbligo di consegnare una cosa immune dai vizi di cui all’art. 1490 c.c., assicura e attua l’esatto
adempimento della sua prestazione, e, di per sé, non dà luogo a un accordo novativo se non sia in
concreto provata la volontà delle parti di sostituire al rapporto originario un nuovo rapporto con
diverso oggetto o titolo, così come è richiesto per la novazione dall’art. 1230 c.c. e dall’art. 1231
dello stesso codice, che espressamente chiarisce come non si abbia novazione nel caso di mera
modifica degli elementi accessori della obbligazione”;
• dall’altro, “in mancanza della predetta prova, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta e l’impegno a eliminarli determina solo l’interruzione del termine di prescrizione annuale di cui all’art. 1495 c.c., e non la sostituzione di questo termine con il nuovo e diverso termine di prescrizione ordinaria”.
Breve nota in ordine alla seconda ipotesi
In conclusione si riservano brevi considerazioni alla diversa ipotesi delle riparazioni/sostituzioni effettuate oltre il termine di garanzia legale.
Muovendo dalla natura del contratto che vincola le parti e che deve qualificarsi come contratto d’opera (art. 2222 e seguenti del codice civile), si precisa in linea di estrema sintesi che il prestatore d’opera, così come il venditore, è tenuto a garantire la conformità dell’opera e l’assenza di vizi.
Quanto ai termini valgono le medesime considerazioni sopra svolte:
1. se deve applicarsi il codice civile perché la natura dei soggetti è tale da escludere l’applicabilità
del codice del consumo allora: il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta.
L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna (art. 2226 codice civile). La disciplina civilistica offre garanzia contro difetti/vizi occulti, cioè non noti al committente o non facilmente riconoscibili al momento dell’accettazione dell’opera prestata.
2. Se può applicarsi il codice del consumo vale il richiamo agli artt. 129 e seguenti dello stesso.
Pertanto il committente è garantito per difetti di conformità che si manifestino nell’arco dei due anni dalla riconsegna del bene e che siano stati denunciati nel termine di due mesi dalla scoperta.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi si precisa che la garanzia legale prevista dal codice del consumo
stabilisce non che il lavoro sarà fatto a regola d'arte, ma che il lavoro sarà conforme al contratto.
Per gestire i propri diritti di conformità è buona regola esigere dal prestatore d’opera un preventivo
in forma scritta da cui risulti:
• il problema in ordine al quale l’intervento è stato richiesto;
• le modalità secondo le quali si intende intervenire. Al ritiro del veicolo, quindi nel momento in cui
accettate l’opera prestata, esigete altresì che nel “foglio di lavoro” sia richiamato il preventivo.
Queste informazioni consentiranno di valutare successivamente se la riparazione/sostituzione è
conforme al contratto. In sostanza
• Esigete che la vostra richiesta di intervento sia registrata dal prestatore d’opera (l’officina di fiducia) in modo che risulti in maniera incontrovertibile l’oggetto della richiesta e le modalità d’intervento convenute. La sottoscrizione di entrambe le parti garantirebbe un valore aggiunto a tale documentazione.
• Descrivete accuratamente i difetti che riscontrate e le condizioni nelle quali i difetti si manifestano.
• Al ritiro del veicolo richiedete certificazione scritta dell’intervento apprestato ed accertate che sia richiamato il preventivo dal quale – come vale ribadire – risulterà il problema denunciato, l’oggetto della richiesta, le modalità di intervento.
* Articolo tratto dal n. 132 della rivista InCamper su autorizzazione dell'editore.