A tutela dei camperisti è stata intrapresa un’azione stragiudiziale nei confronti di alcuni venditori nonché di alcuni costruttori delle autocaravan.

La questione è quella dell’effettiva massa in ordine di marcia dei veicoli e la percezione di essa in sede di trattativa e vendita.

La massa in ordine di marcia di un veicolo è rappresentata dalla “massa del veicolo carrozzato [...] in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore, se il veicolo è munito dell’apposito sedile)” [...] “La massa del conducente, ed eventualmente quella dell’accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell’occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90 % e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100 % della capacità indicata dal costruttore” (All. I - punto 2.6. e nota lett. o) - D.M. 28.04.2008 Ministero Infrastrutture e Trasporti).

Ciò doverosamente chiarito si evidenzia che il valore della massa in ordine di marcia nella maggior parte dei casi non è indicato nel modello di proposta di acquisto fornita dal venditore, né nella carta di circolazione, tantomeno è contenuta nei cataloghi di vendita.

A tal riguardo si evidenzia che il camperista si rende conto delle problematiche afferenti la massa del suo veicolo solo dopo essere stato sanzionato e/o coinvolto in incidente stradale per lo scoppio di un pneumatico.
In molte occasioni il camperista è in viaggio con la moglie e un minimo di equipaggiamento e, ciò nonostante, il veicolo risulta di 3760 kg. Pertanto, il limite della massa massima tecnica ammissibile pari a 3500 kg sarebbe stato superato in misura di gran lunga maggiore se ci fossero stati altri passeggeri come ammesso dalla carta di circolazione.
Ciò avrebbe rilevanza non solo in ordine al trattamento sanzionatorio ma anche e soprattutto per la compromessa sicurezza stradale.
Il camperista acquista un’autocaravan nella convinzione di poter circolare con un certo equipaggiamento e con a bordo i passeggeri come ammesso dalla carta di circolazione.

In realtà un simile uso è precluso dall’effettiva massa in ordine di marcia del veicolo non dichiarata in sede di promozione commerciale e poi di conclusione del contratto.

Merita ribadire che le autocaravan sono immatricolate per il trasporto delle persone nonché dotati di ampio gavone e confortevoli spazi abitativi. In realtà è sufficiente il peso del conducente, quello di un passeggero e un minimo di equipaggiamento (carburante, acqua) per superare la massa massima tecnicamente ammissibile pari a 3500 kg. Il dato rileva sotto molteplici aspetti e tra questi non è di secondo ordine la violazione del diritto dei consumatori. Infatti, il bene acquistato non solo non è conforme a quello contrattualmente previsto, ma non sarebbe stato giammai acquistato nella consapevolezza dell’effettiva capacità di carico e nessuna utile indicazione è stata fornita in sede di promozione commerciale e vendita.

PER SUPERARE DETTI ASPETTI OCCORRE:

CHE IL COSTRUTTORE FORNISCA AI RIVENDITORI

  1. La domanda di omologazione di cui all’allegato I al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/04/2008 oppure, se il veicolo non è stato omologato in Italia, di cui alla Direttiva 2007/46/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007.
  2. Il certificato di conformità di cui all’allegato IX al D.M Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/04/2008 oppure, se il veicolo non è stato omologato in Italia, di cui alla Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007.

PESARE
Occorre valutare molto bene il pericolo di sovrappeso nell’attrezzare un’autocaravan per un viaggio.
Caricare l’autocaravan per il viaggio e recarsi su una pesa pubblica o in un centro revisioni privato per verificare se avete superato la portata massima: eviterete così di mettere a rischio la vacanza.
Verificare sulla Carta di Circolazione quanto è il peso complessivo ammesso, perché superare il peso complessivo previsto:

  1. aumenta la possibilità di scoppio degli pneumatici, con danni alla propria famiglia e agli altri;
  2. riduce la funzionalità dei freni, aumentando gli spazi di frenata;
  3. compromette la stabilità del veicolo, aumentando le difficoltà di guida perché, nella maggior parte dei casi, il peso non è distribuito in modo omogeneo all’interno dell’autocaravan;
  4. inficia l’azione degli ammortizzatori perché quelli di serie non sono progettati per l’utilizzo in sovrappeso. Il sostituire ammortizzatori di serie con ammortizzatori diversi da quelli che sono installati richiede un collaudo alla MCTC;
  5. attiva la rivalsa da parte dell’Assicurazione per recuperare quanto liquidato ai danneggiati perché, nel caso di incidente grave, arriva il perito dell’Assicurazione a verificare il veicolo;
  6. fa rischiare il penale in caso di grave sinistro;
  7. comporta, se fermati dalle Forze di Polizia, una contravvenzione, il sequestro della Carta di Circolazione e l’invio alla Revisione;
  8. comporta, se fermati alle frontiere (è nota la solerzia degli svizzeri e degli austriaci), una contravvenzione e la marcia indietro oppure lo scarico del peso in eccesso.

VALE RICORDARE CHE il punto 1 dell’articolo 167 del Codice della Strada è chiarissimo: “I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla Carta di Circolazione…”, quindi, nessuna deroga.

Qualcuno attribuisce una funzione di tolleranza al punto 2: “Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella Carta di Circolazione, quando detta massa è superiore a 10 tonnellate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma...” ma sbaglia perché, detta percentuale riguarda esclusivamente il campo di applicazione della sanzione amministrativa e, quindi, non vi sono deroghe al divieto di circolazione per le autocaravan in sovrappeso.

FARE DUE CONTI
Scrivete il peso complessivo previsto e sottraete la tara (la vera tara non è quella scritta sulla Carta di Circolazione ma quella che scriverà la bascula dove peserete il veicolo a vuoto). Ora, alla cifra che avete ottenuto, sottraete quanto segue:
…… kg per il guidatore,
…… kg per ogni passeggero a bordo,
…… kg per il serbatoio acqua potabile,
…… kg per il carburante
…… kg per il GPL
…… kg per l’acqua potabile confezionata
…… kg per i viveri
…… kg per le stoviglie
…… kg per il vestiario
e via dicendo.

Alla fine comprenderete prima di recarvi alla pesa se siete o meno in sovrappeso.

 * Tratto dal n. 143 (nov-dic 2011) della rivista InCamper su autorizzazione del Coordinatore Editoriale.