L'occasione è importante per ricordare ai sindaci e assessori che l'autocaravan, quando arriva in un territorio, attiva due situazioni, assolutamente da non confondere tra loro.

Articolo tratto dal n. 127 della rivista InCamper su autorizzazione dell'editore.

PRIMA SITUAZIONE

È disciplinata da una legge dello STATO riguarda la circolazione stradale (movimento e sosta) della autocaravan che, essendo regolamentata dal Codice della Strada, è un diritto oggettivo e soggettivo irrinunciabile.

Dal 1991 in Italia l'AUTOCARAVAN (in gergo Camper) è disciplinata per la circolazione stradale come un autoveicolo (prima la Legge 336/91 e poi Codice della Strada, articolo 54). Al contrario la CARAVAN (in gergo Roulotte) è disciplinata per la circolazione stradale come un rimorchio (Codice della Strada, articolo 56).
Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Tasporti, non si può escludere dalla circolazione le "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada), da una strada e/o parcheggio, e allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli.
Se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta, a prescindere dalla categoria del veicolo, si deve attivare la sosta rapida autorizzando un'ora o due di parcheggio con disco orario in modo che tutti possano fruire del territorio.
Inoltre è possibile ottimizzare tutti i parcheggi, senza diminuire gli stalli di sosta, aumentando la lunghezza di alcuni stalli di sosta in modo che anche veicoli più lunghi della media possano trovare uno stallo di sosta dove parcheggiare.

Autocaravan che sosta nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della strada
Codice della Strada - articolo 185
Circolazione e sosta delle autocaravan
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI.
sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

Due leggende metropolitane da sfatare
Non esiste il problema rifiuti solidi attribuibile, in particolare, a chi utilizza un'autocaravan.
Non esiste un problema rifiuti solidi attribuibile, in particolare, a chi utilizza un'autocaravan perché all'interno delle stesse se ne producono di meno rispetto alle famiglie che giungono in autovettura per un giorno in una località.
Infatti, contrariamente a una autovettura, nella autocaravan esiste l'apposito contenitore per i rifiuti solidi che sono trasportati e depositati civilmente nel primo cassonetto che si incontra durante la circolazione stradale.
Nel caso di una comune autovettura, non è raro, invece, assistere all'abbandono dei rifiuti solidi nei parcheggi. Anche perché nella maggior parte dei casi i cestini sono piccoli e durante i fine settimana non vengono svuotati.
Non esiste il problema rifiuti liquidi attribuibile, in particolare, a chi utilizza un'autocaravan.
Non esiste il problema rifiuti liquidi attribuibile in particolare a chi utilizza un'autocaravan perché l'autocaravan è dotata di serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e scure.
Infatti, l'autocaravan è autonoma e nessun problema di igiene pubblica può essere attribuito alla famiglia che la utilizza anche al di fuori di un campeggio.
Come in tutti i settori del turismo può esistere un comportamento in violazione di legge ma, giammai, può essere generalizzato a una categoria.
Al contrario, per assenza di servizi igienici nei parcheggi, non è raro vedere gli occupanti di una autovettura espletare le necessità fisiologiche nel parcheggio o nei giardini.
Non solo, è frequente rinvenire nei parcheggi e nelle zone limitrofe i resti di attività fisiologiche umane non certo imputabili alle famiglie che utilizzano un'autocaravan dotata di servizi igienici a bordo.
Inoltre vale ricordare che il Codice della Strada prescrive che le acque reflue delle autocaravan siano scaricate ecologicamente negli impianti igienico-sanitari e lo stesso Codice prescrive che tali infrastrutture siano presenti nei campeggi e/o aree di servizio e/o attrezzate, utilizzabili a pagamento anche a chi non fruisce della accoglienza per la notte e/o per il parcheggio.
Non esiste il problema "invasione dei nomadi" attribuibile ai parcheggi e/o aree attrezzate con impianto igienico-sanitario.
Non esiste il problema "INVASIONE DEI NOMADI" attribuibile all'esistenza di parcheggi e/o aree attrezzate con impianto igienico-sanitario destinate, in particolare, per chi utilizza un'autocaravan.
Un parcheggio non è utilizzato per campeggiare o, peggio, non è luogo per una occupazione abusiva da parte di chicchessia, a bordo di autocaravan (autoveicolo) e/o con caravan (rimorchio) se l'Amministrazione Comunale interviene:
definendo l'area AREA DI SOSTA e/o PARCHEGGIO, richiamando il comma 6, dell'art. 157 del Codice della Strada, autorizzando la sosta non oltre le 48 ore e facendo obbligo ai conducenti di segnalare l'orario in cui la sosta ha avuto inizio,
stabilendo un giorno preciso per la pulizia settimanale dell'area con rimozione forzata dei veicoli richiamando sia il punto a) del comma 1, dell'articolo 14 del Codice della Strada e sia il punto d) del comma 1 dell'articolo 159 del Codice della Strada.
vietando ogni forma di campeggio, richiamando i commi 2 e 4 dell'art. 185 del Codice della Strada.
provvedendo a installare la segnaletica all'uopo prevista dal Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.
inviando tempestivamente una pattuglia della Polizia Municipale per attivare controlli ed elevare contravvenzioni nei confronti di chiunque viola le normative sopra richiamate.

SECONDA SITUAZIONE
Disciplinata da NORME LOCALI, riguarda l'allestimento da parte del Comune e/o di Privati di aree di sosta attrezzate per far fruire il territorio per più giorni alle famiglie in autocaravan, aumentando così il WELCOME o l'INCOMING.
Per il Sindaco o Assessore è un'opportunità che, se attivata, non influisce sulla circolazione e sosta delle autocaravan.
Il Codice della Strada non prevede che, una volta allestite tali aree, il Sindaco possa vietare alle autocaravan la circolazione e sosta nel territorio o in parte di esso.
L'accoglienza ai turisti e lo sviluppo turistico di un territorio si basano sul Turismo Integrato e una delle componenti è proprio il Turismo Itinerante praticato dalle famiglie con autocaravan.
Un segmento di turismo di pregio sia sociale, perché vede nella quasi totalità dei casi una famiglia, che economico, visto che utilizzano un veicolo di pregio (un'autocaravan nuova ha un prezzo medio di 50.000-70.000 euro, all'interno di una fascia che parte da 35.000 a oltre 150.000).
Si tratta di famiglie che praticano nell'anno anche altri tipi di turismo (aereo, nave, seconda casa, ecc.), quindi, turisti utili a trasmettere agli altri messaggi positivi per la fruizione di un territorio.
Per quanto detto, l'amministrazione comunale che desidera promuoverlo deve attivare parcheggi e/o parti di parcheggi e/o aree attrezzate riservate alle autocaravan (sosta consentita nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada, quindi, del veicolo senza occupazione di spazi esterni) con stalli di sosta di metri 2,50 x 7, con una tariffa di 1,50 euro per 12 ore (tariffa praticata nel parcheggio
scambiatore di Firenze Sud), facendo pagare a parte le operazioni di carico e scarico delle acque (tariffa consigliata non superiore ai
2,00 euro). Tariffe che, oltre a consentire un rapido incasso, consentono di sviluppare le presenze di un turismo di alto significato economico che può riversarsi in acquisti di beni e/o servizi esistenti nel territorio.
Nel caso l'amministrazione NON desideri promuovere tale forma di turismo, potrà attivare nei parcheggi la sosta oraria e, quindi, la rotazione nella fruizione degli stalli di sosta a tutti i veicoli.
Forme diverse di limitazioni sono in violazione di quanto previsto dal Codice della Strada.

 


Nelle due foto gli esempi di comportamento da attivare unicamente nelle piazzole dei campeggi perché nelle aree attrezzate, nei parcheggi e nelle pubbliche vie si deve sostare nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada...
La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.